Art. 5
(Attività didattica).

      1. Per accedere ai contributi nazionali di cui all'articolo 2, i corsi promossi dalle università della terza età devono prevedere cicli didattici costituiti da almeno otto lezioni ciascuno.
      2. I docenti delle materie scientifiche, storiche e letterarie devono essere in possesso di un diploma di laurea attinente alle materie dei rispettivi corsi.
      3. Al termine dell'anno accademico l'università della terza età può rilasciare un attestato di frequenza ai corsi che, in ogni caso, non può assumere valore legale.

 

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